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Lo Statuto de Il Centro Fondazione per l'Antroposofia

 

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita la Fondazione denominata

"IL CENTRO - FONDAZIONE PER L'ANTROPOSOFIA".

Art. 2 (Sede legale)

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Torino.
Essa svolge la propria attività entro i confini della Regione Piemonte.

Art. 3 (Scopo e finalità).

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e favorire la crescita dell'umano in ogni sua dimensione, forte della fiducia che ripone nelle risorse intellettive e morali di ogni individuo e attenta alle problematiche di sostenibilità sociale e ambientale che investono il nostro tempo.

Cardine della fondazione è l’operare in una costante tensione volta al superamento di ogni parzialità o unilateralità nella conoscenza dell’essere umano; in virtù di questo principio, la fondazione si attiva per la diffusione della moderna scienza spirituale antroposofica di Rudolf Steiner e delle discipline da essa rinnovate, con l’intento di renderla accessibile a ogni essere umano.

La Fondazione intende operare nei seguenti settori:

- istruzione: ispirandosi agli ideali conoscitivi e pratici del metodo di insegnamento steineriano (Waldorf); al fine di rendere possibile al bambino l’esplicazione delle sue qualità interiori e una sana maturazione delle capacità relazionali, saranno forniti strumenti educativi ispirati ad una conoscenza dell’intero essere umano e dei suoi bisogni nelle diverse fasi evolutive, attraverso incontri tematici aperti a genitori, a insegnanti e a chi ricopre i più diversi ruoli educativi nel contesto familiare e scolastico, mentre ai bambini sarà data l'opportunità di esercitarsi nell'attività fisica, manuale ed artistica guidata da esperti nel settore;

- formazione: attraverso l'organizzazione di corsi di formazione di base e/o di perfezionamento, seminari e convegni, nell'ambito pedagogico, medico, agrario, sociale ed artistico sempre ispirandosi alla concezione antroposofica della natura e dell'uomo, nel nome della salvaguardia del pluralismo scientifico e della libertà di pensiero;

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente: la concezione antroposofica della natura riconosce nella Terra un organismo vivente profondamente legato all’uomo da un parallelo percorso evolutivo: questi ha dunque una responsabilità morale nei confronti dell’ambiente. Per tale motivo la Fondazione si propone di diffondere attraverso incontri, seminari, conferenze e convegni il metodo di coltivazione biodinamico che restituisce fertilità al terreno e preserva la biodiversità attraverso un attento studio degli elementi naturali e dei processi biologici. Con tale metodo si protegge la salute della natura, dell'agricoltore e del consumatore in quanto non ci si avvale dell'uso di pesticidi e si prevengono i fenomeni di erosione del terreno: perciò risulta essere sostenibile sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista sociale;

- promozione della cultura e dell'arte: la Fondazione ritiene di prioritaria importanza divulgare i principi dell'antroposofia e delle sue applicazioni pratiche in tutte le forme possibili; in particolare intende promuovere l'arte e il pensiero steineriani nella convinzione che essi favoriscano la salute e il benessere psicofisico e spirituale per l'individuo e per la collettività. Nell'attuale condizione di settorialità e frammentazione della cultura la conoscenza e la divulgazione dei principi culturali e filosofici della medicina antroposofica possono costituire un naturale polo aggregante in grado di restituire centralità e dignità alla persona.

La Fondazione ritiene che la consapevolezza e la libertà di scelta terapeutica, secondo le norme della Costituzione e della Carta europea dei diritti del malato, volti al rispetto della dignità della persona, siano da sostenere attraverso l'organizzazione di eventi informativi rivolti ad un pubblico eterogeneo nella convinzione che secondo l'approccio medico antroposofico ogni individuo debba essere protagonista consapevole dei propri processi di crescita individuali. L'antroposofia considera la società un organismo vivente triarticolato nel quale la sfera culturale dovrebbe interagire armonicamente con la sfera economica e con quella politica nel rispetto della reciproca autonomia in modo tale da realizzare nei tre ambiti gli ideali rispettivamente di libertà, solidarietà ed uguaglianza. Si intende favorire la conoscenza e la pratica delle diverse attività artistiche ampliate in senso antroposofico attraverso l'organizzazione di gruppi di studio, conferenze, seminari, laboratori, mostre, spettacoli e concerti in sede o fuori sede.

A tale scopo la fondazione intende svolgere le seguenti attività:

- organizzare attività di studio, ricerca, corsi, seminari, incontri, dibattiti, convegni/eventi e laboratori esperienziali riguardanti tutte le discipline rinnovate dall'antroposofia (soprattutto medicina, arte, pedagogia, agricoltura e scienza sociale);

- ospitare professionisti operanti nell'ambito artistico e terapeutico;

- costituire una biblioteca da mettere a disposizione degli interessati;

- utilizzare mezzi di comunicazione per diffondere l’antroposofia e le discipline da essa rinnovate;

- assegnare premi o borse di studio;

- stipulare collaborazioni, contratti, convenzioni con enti culturali, scientifici, ed educativi pubblici e privati, italiani e stranieri, per lo svolgimento delle attività della Fondazione;

- favorire, anche mediante sovvenzioni, iniziative che operino per il raggiungimento di fini similari o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei propri fini;

- ricevere donazioni a sostegno delle sue attività o finalizzate a progetti specifici volti al perseguimento dei suoi scopi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- partecipare ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Art. 4 (Patrimonio ed entrate)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal suo patrimonio indisponibile, rappresentato dalla dotazione
iniziale, erogata dalla fondatrice in sede costitutiva della Fondazione medesima, ammontante ad euro 100.000,00 (centomila), e da ogni altro provento ed introito, a qualsiasi titolo, destinato espressamente al suo incremento;
- da altre entrate, quali, a titolo meramente esemplificativo, redditi, elargizioni, contributi, lasciti testamentari e donazioni disposti da terzi, destinate all’attuazione dell’attività istituzionale e non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile.

Art . 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione;

- l'Organo di controllo.

Art. 6 ( Consiglio di amministrazione)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri compreso il Presidente e comunque sempre in un numero dispari.
La Fondatrice è componente a vita del Consiglio e ne riveste la carica di Presidente. I restanti consiglieri sono nominati e revocati dalla Fondatrice e durano in carica cinque esercizi, fino all’approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso, revoca o altra causa di cessazione di un consigliere, la Fondatrice o, in sua mancanza, il Consiglio di Amministrazione, con propria
deliberazione da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti rimasti in carica, provvede alla nomina di un sostituto la cui carica terminerà con gli altri consiglieri alla fine del quinquennio, indipendentemente dalla data di nomina.
Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente ed un
Segretario/Tesoriere.
Nel caso la Fondatrice non rivesta più la carica di Presidente per
decesso nel corso del mandato quinquennale, il Consiglio di
amministrazione procede alla nomina di un Presidente scelto tra i suoi componenti, la cui carica terminerà alla conclusione del mandato
quinquennale medesimo, indipendentemente dalla data di nomina. In detto caso e per i mandati successivi, alla scadenza del quinquennio il Consiglio di Amministrazione uscente eleggerà il nuovo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica cinque esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio. Il nuovo Consiglio nominerà al suo interno anche il Presidente con incarico di pari durata.
I consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del loro ufficio nell’interesse della Fondazione.

Art. 7 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce ordinariamente tre volte all'anno ed comunque ogni volta che il Presidente ne faccia richiesta o ne sia fatta richiesta dalla metà dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica o in qualsiasi altro modo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In mancanza di tali formalità, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando intervengono comunque tutti i consiglieri e nessuno di essi si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, tra cui quello del Presidente.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri ad alcun dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario onde consentire la stesura e l’approvazione del relativo verbale; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 8 (Competenze)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il bilancio (preventivo e consuntivo);

- delibera l'adozione di eventuali regolamenti;

- delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

- delibera l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione e il funzionamento;

- provvede alla nomina dell'organo di controllo;

- provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Torino;

- delibera le modifiche del presente statuto;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e ad altri Consiglieri in aggiunta a quelli eventualmente già loro spettanti per statuto;

- delibera in merito ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo otto riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare e revocare procuratori determinandone le attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10 (Organo di controllo)

Qualora imposto dalla legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un organo di controllo con funzione di revisione dei conti. L'organo di controllo può essere collegiale o essere costituito anche da un solo membro.

Il Consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti l'organo di controllo.

L'organo di controllo dura in carica per cinque esercizi, fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio.

L'Organo di controllo, in particolare:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

- esprime il suo parere sui bilanci preventivi e verifica ed esprime pareri mediante apposite relazioni sui conti consuntivi;

- effettua verifiche di cassa.

L'organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, l'Organo di controllo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni dell'organo di controllo collegiale è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la sede è la sede della Fondazione dove deve essere presente almeno uno dei revisori; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 11 (Durata dell'esercizio finanziario e bilancio)

Gli esercizi finanziari durano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Il Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio redige il bilancio consuntivo.
Il Consiglio di amministrazione predispone altresì, entro lo stesso
termine, il bilancio di previsione per l'anno in corso.
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione.

Art. 12 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà della Fondatrice e, successivamente alla sua morte, per deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione approvata a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti;

- per avvenuto conseguimento del suo scopo o per sopravvenuta impossibilità di realizzarlo;

- negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, il Consiglio di amministrazione nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro con finalità analoghe, ovvero aventi comunque fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Il Centro Fondazione per l'Antroposofia è Iscritta nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche Regione Piemonte dal 03/07/2018 al numero 1320